Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una proposta tesa a ridurre al minimo il rischio di deforestazione e degrado forestale connesso a prodotti importati nell’Unione europea o esportati dalla stessa. L’accordo è provvisorio in attesa dell’adozione formale da parte di entrambe le istituzioni.
“L’UE consuma e commercia grandi quantità di materie prime che svolgono un ruolo considerevole nella deforestazione, come carne bovina, cacao, soia e legno”, spiega Marian Jurečka, ministro ceco dell’Ambiente. “Le nuove norme mirano a garantire che, acquistando tali prodotti, i consumatori non contribuiscano a un ulteriore degrado degli ecosistemi forestali. Proteggere l’ambiente in tutto il mondo, comprese le foreste e le foreste pluviali, è un obiettivo comune di tutti i paesi e l’UE è pronta ad assumersi le proprie responsabilità”.
L’accordo provvisorio impone norme obbligatorie di dovuta diligenza a tutti gli operatori e commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell’UE le seguenti materie prime o le esportano dal mercato dell’UE: olio di palma, carne bovina, legno, caffè, cacao, gomma e soia. Le norme si applicano anche a una serie di prodotti derivati quali il cioccolato, oggetti di arredamento, carta stampata e prodotti selezionati a base di olio di palma (utilizzati ad esempio come componenti nei prodotti per l’igiene personale). Tra due anni sarà effettuato un riesame per vedere se altri prodotti debbano essere contemplati.
I colegislatori hanno fissato la data limite al 31 dicembre 2020, il che significa che solo quanto è stato prodotto su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 potrà entrare nel mercato dell’Unione o essere esportato.
Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di definire la deforestazione sulla base della definizione dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Hanno introdotto un concetto innovativo con la definizione di “degrado forestale”, ossia i cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione delle foreste rigenerate naturalmente e delle foreste primarie in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi e la conversione delle foreste primarie in foreste piantate.
I colegislatori hanno concordato severi obblighi di dovuta diligenza per gli operatori, che dovranno garantire la tracciabilità dei prodotti che vendono agli appezzamenti in cui sono stati prodotti. Allo stesso tempo le nuove norme evitano la duplicazione degli obblighi e riducono l’onere amministrativo per gli operatori e le autorità. Introducono inoltre la possibilità per i piccoli operatori di affidarsi ad operatori più grandi per la preparazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza.
Il Consiglio e il Parlamento hanno anche convenuto di istituire un sistema di valutazione comparativa che attribuisce ai paesi terzi e ai paesi dell’UE un livello di rischio connesso alla deforestazione e al degrado forestale (basso, standard o alto). La categoria di rischio determinerà il livello di obblighi specifici per gli operatori e le autorità degli Stati membri relativamente allo svolgimento di ispezioni e controlli. Ciò agevolerebbe un monitoraggio rafforzato per i paesi ad alto rischio e semplificherebbe la dovuta diligenza per i paesi a basso rischio.
Il Consiglio e il Parlamento hanno inoltre incaricato le autorità competenti di effettuare controlli sul 9% degli operatori e dei commercianti che commerciano prodotti provenienti da paesi ad alto rischio, sul 3% per i paesi a rischio standard e sull’1% per i paesi a basso rischio, così da verificare che adempiano effettivamente agli obblighi previsti dal regolamento. Inoltre le autorità competenti effettueranno controlli sul 9% di ciascuna delle materie prime e ciascuno dei prodotti pertinenti immessi o messi a disposizione sul loro mercato, oppure esportati da tale mercato, da parte di paesi ad alto rischio.
L’accordo tiene conto anche degli aspetti relativi ai diritti umani legati alla deforestazione, compreso il diritto al consenso libero, previo e informato da parte dei popoli indigeni.
L’accordo mantiene le disposizioni relative a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e alla cooperazione rafforzata con i paesi partner, come proposto dalla Commissione. Prevede che siano imposte sanzioni che siano proporzionate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti pertinenti interessati, siano pari ad almeno il 4% del fatturato annuo degli operatori nell’UE e prevedano un’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso ai finanziamenti pubblici.

com.unica/Aise, 11 dicembre 2022