La Camera ha approvato ieri in via definitiva la legge che contrasta il cyberbullismo, nata con lo scopo di tutelarne le vittime. “Questa legge è un primo passo necessario. La dedichiamo a Carolina Picchio ed a tutte le altre vittime del cyberbullismo”, ha detto nell’Aula della Camera la presidente Laura Boldrini salutando il padre della prima vittima del cyberbullismo, prima di indire la votazione finale sul provvedimento. “Con questo provvedimento mettiamo al centro la tutela dei nostri ragazzi” ha affermato il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli. Il testo è stato approvato all’unanimità: 432 favorevoli ed una sola astensione.

Uno degli aspetti di maggior rilievo della legge è che ora il minore vittima di bullismo sul web (anche senza che i genitori lo sappiano) può chiedere direttamente al gestore del sito l’oscuramento o la rimozione della “cyber aggressione”. Nel caso in cui il gestore ignori l’allarme, la vittima, stavolta con il genitore informato, potrà rivolgersi al Garante per la Privacy che entro 48 ore dovrà intervenire. Il disegno di legge istituisce, tra l’altro, un Tavolo tecnico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio con il compito di coordinare i vari interventi e di mettere a punto un Piano integrato contro il bullismo via web. E stabilisce la “procedura di ammonimento” come nella legge anti-stalking: il “bullo” over 14 sarà convocato dal Questore insieme a mamma o papà e gli effetti dell’”ammonimento” cesseranno solo una volta maggiorenne. Inoltre ogni scuola dovrà individuare un insegnante addetto al contrasto e alla prevenzione del “cyberbullismo” che potrà avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia.

Con il nuovo provvedimento ora una dettagliata definizione di cyberbullismo entra a far parte dell’ordinamento legislativo. Secondo la legge “il bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo”.

(com.unica, 18 maggio 2017)