Il Senato ha approvato il disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale nel codice penale. I voti a favore sono stati 163, gli astenuti 65 e i contrari due. Il provvedimento, che ora torna alla Camera, introduce e disciplina i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali  Primo decisivo passo verso l’introduzione del reato di omicidio stradale. Governo sotto in Aula due volte su tre emendamenti passati nonostante parere contrario dell’Esecutivo. Dopo quasi due anni dalla presentazione di una prima formale proposta di legge di iniziativa parlamentare, avvenuta il 20 giugno 2013, l’aula del Senato ha approvato con modifiche il testo licenziato il 20 maggio scorso dalla commissione Giustizia. In particolare il nuovo reato, che prevede la pena del carcere da un minimo di otto a un massimo di 12 anni (che salgono a 18 in caso di omicidio plurimo), scatterà nei confronti di chi “ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope” “cagioni per colpa la morte di una persona”.

Eccesso di velocità. Il testo distingue, però, tra diversi casi di guida in stato di ebbrezza. Se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l, infatti, le pene sono leggermente più basse, da sette a dieci anni (ma questa “attenuante”, diciamo così, non è prevista per i neopatentati o i conducenti professionali), le stesse per chi, pur sobrio, provoca la morte di una persona viaggiando a velocità doppia del consentito in centro urbano (comunque non inferiore a 70 km/h) oppure su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima.

Passaggio con il rosso. Dal testo approvato dall’aula del Senato scompaiono, invece, oltre a tutti i riferimenti al settore nautico, i riferimenti alla morte provocata da chi passa con il semaforo rosso o circola contromano o fa inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi o sorpassa un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. In tutte queste circostanze, dunque, non scatterà l’accusa di omicidio stradale bensì quella, già prevista dal nostro ordinamento, di omicidio colposo. La modifica, strenuamente sostenuta in assemblea da Carlo Giovanardi (AP), è stata accolta in aula dai gruppi di Sel e Pd pur con il parere contrario del governo (su un testo, però, va ricordato, di iniziativa parlamentare).

Revoca della patente fino a 30 anni. Come detto, nel caso di omicidio stradale plurimo, la pena può salire fino a un massimo di 18 anni, mentre se si provocano lesioni scende, nei casi più gravi, fino a quattro anni. Al contrario, se il conducente si dà alla fuga le pene sono aumentate da un terzo alla metà. Il testo prevede anche la pena accessoria della revoca della patente, che può andare da un minimo di cinque a un massimo di trent’anni a seconda delle circostanze (già la commissione Giustizia aveva nelle settimane scorse eliminato il cosiddetto ergastolo della patente). 

Ora l’esame della Camera. Il provvedimento, approvato con l’astensione dei Conservatori riformisti e di Forza Italia e il voto contrario di Gal, passa adesso all’esame della Camera. Non è escluso che Montecitorio introduca ulteriori modifiche (anzi, è molto probabile, visto che alcuni gruppi lo hanno auspicato), rendendo quindi necessario un secondo passaggio a Palazzo Madama. Improbabile, dunque, che la novità possa diventare legge prima della pausa estiva dei lavori parlamentari.

(Elena Ciotta/com.unica,11 giugno 2015)